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Novità in materia di società cooperative - Legge 99/2009

Novità in materia di società cooperative - Legge 99/2009

23/07/2009

Le novità e gli effetti della Legge 99/2009, sulle società cooperative

L'articolo 10 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 ed entrata in vigore il successivo 15 agosto) ha innovato, in alcuni punti, la disciplina delle società cooperative.

Sintetizziamo di seguito le principali disposizioni:

- Con la modifica dell'art. 2511 c.c., si rende obbligatoria l'iscrizione di tutte le società cooperative all'apposito Albo, quale elemento di carattere essenzialmente costitutivo delle stesse.

- Con la presentazione della nuova comunicazione unica di inizio attività all'Ufficio del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, la cooperativa ottiene anche l'automatica iscrizione nel predetto Albo.

- Lo stesso Ufficio del Registro delle imprese trasmette inoltre immediatamente al citato Albo la comunicazione di cancellazione delle società cooperative o di trasformazione in altra forma societaria.

- Ai fini della dimostrazione del possesso della prevalenza, è introdotto l'obbligo di comunicare annualmente all'Amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative, con gli appositi strumenti informatici, le notizie di bilancio e, in particolare, i dati che permettano di indicare con chiarezza l'entità delle attività compiute con i propri soci rispetto al valore complessivo delle attività svolte dalla società cooperativa.

- È inoltre abrogato l'obbligo di indicare in tutti gli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione all'Albo stesso, il che evita l'insorgere di complicazioni in caso di omissione.

- L'obbligo di predisporre il bilancio straordinario per la perdita della mutualità scatterà poi solo per le cooperative che modifichino le clausole statutarie inderogabili o emettano strumenti finanziari.

- In caso non vengano modificate le clausole statutarie inderogabili e non vengano emessi strumenti finanziari, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente la perdita della mutualità all'Amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative, attraverso i previsti strumenti di comunicazione informatica.

- Analogamente, le società cooperative che rientrino nella condizione di prevalenza, in base alle risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della stessa, sono tenute a comunicarlo con le medesime modalità sopra richiamate.

- I poteri di accertamento della mutualità sono espressamente attribuiti, in via esclusiva, al Ministero dello sviluppo economico, con l'abrogazione, al comma due, secondo periodo, dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 220/2002, delle parole "anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche".

- La sanzione amministrativa prevista in caso di omessa comunicazione delle notizie di bilancio, ovvero di omessa/ritardata comunicazione della perdita della condizione di prevalenza/del rientro nei parametri della stessa, ovvero in caso di inottemperanza totale o parziale, entro il termine prescritto, alla diffida impartita in sede di vigilanza, consiste nella sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.

- Modifica dell'articolo 223septiesdecies (disposizioni per l'attuazione codice civile e disposizioni transitorie). Fermo restando quanto previsto degli articoli 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice, entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese.

Si aggiunga, infine, che l'articolo 9 della Legge in esame reca il riconoscimento della mutualità prevalente ai consorzi agrari indipendentemente dai criteri stabiliti all'art. 2513 del Codice civile, purché rispettino i requisiti di cui al successivo articolo 2514 dello stesso.

Le nostre osservazioni e perplessità su alcune delle disposizioni approvate, come sopra schematicamente sintetizzate, sono state già fatte presenti agli organismi amministrativi territoriali competenti e pertanto siamo in attesa degli ulteriori sviluppi.

Continueremo naturalmente a seguire la questione e a farvi avere tutte informazioni del caso!