AGCI Alto Adige Südtirol
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STATUTO

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)
E' costituita la Società cooperativa denominata "Associazione Generale Cooperative Italiane Alto Adige Südtirol Società Cooperativa", in breve denominata "AGCI Alto Adige Südtirol Soc. Coop.".
La cooperativa ha sede in Bolzano (BZ).
La Cooperativa aderisce alla Associazione Generale Cooperative Italiane e ne accetta lo statuto e i regolamenti.
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie,succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 (Durata)
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2056 (trentuno dicembre duemilacinquantasei) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In questo caso è fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)
AGCI, nella sua qualità di Ente di rappresentanza, tutela e assistenza del movimento cooperativo, così come anche riconosciuta da parte della Giunta Provinciale con deliberazione n. 2928 del 28 agosto 2006 ai sensi della L.R. del 29 gennaio 1954 n. 7, e successive modificazioni e integrazioni, è una organizzazione senza scopo di lucro, libera ed indipendente. Essa opera in favore delle cooperative, delle associazioni e degli altri enti anche non cooperativi, che hanno per scopo il miglioramento economico, l'elevazione morale e culturale dei soci degli enti aderenti. AGCI, ispirandosi ai principi del Movimento Cooperativo laico e democratico, promuove la diffusione e lo sviluppo della Cooperazione ispirandosi ai dettati della Alleanza Cooperativa Internazionale contribuendo alla elaborazione e realizzazione di progetti di generale sviluppo economico, sociale, civile, riformatore e progressista legato ai sistemi liberi e democratici, in confronto con le Istituzioni Pubbliche e Private, le forze culturali e quelle sociali e politiche. AGCI provvede perciò a sviluppare ed agevolare la propulsione del movimento cooperativo svolgendo attività di rappresentanza, tutela, assistenza e vigilanza a favore degli associati nonché agevolando sinergie tra settori e cooperative stesse promuovendo occasioni di contatto e collaborazione.
AGCI può operare anche con terzi.

Art. 4 (Mutualità prevalente)
La Cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.
Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, come previsto dall'art. 2512 c.c. , la cooperativa ai sensi dell'art. 2514:
(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c.c.

Art. 5 (Oggetto sociale)
AGCI, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto esclusivo l'attività di promozione e vigilanza sugli enti cooperativi, di tutela, consulenza, assistenza e sviluppo in favore diretto o indiretto dei propri aderenti, oppure a terzi. In particolare svolge le seguenti attività:
1) rappresentare e tutelare gli interessi morali ed economici delle società associate, nonché dei rispettivi soci, presso le Istituzioni Pubbliche e Private, Enti locali e terzi;
2) svolgere a favore dei soci attività di rappresentanza sindacale presso le Istituzioni Pubbliche e Private, Enti locali e terzi;
3)fornire assistenza sindacale, quale parte datoriale, per cui potrà essere conferita a AGCI la relativa rappresentanza sindacale, per quanto riguarda la stipulazione di contratti di lavoro non coperti da contratti nazionali di categoria;
4) difendere e promuovere la cooperazione, quale fattore di progresso delle strutture sociali attraverso anche la diffusione dei suoi ideali, dei suoi principi e delle sue esperienze;
5) ai fini sociali, AGCI potrà organizzare e/o promuovere iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, relazioni, trasmissioni ed attività analoghe; potrà inoltre curare la comunicazione di promozione sociale a favore della cooperazione, del movimento cooperativo e delle cooperative aderenti;
6) curare l'educazione cooperativa, soprattutto a favore dei giovani, con particolare riferimento ad un loro inserimento lavorativo nelle cooperative, anche attraverso l'alternanza scuola-lavoro, la formazione professionale ed ogni altra legale iniziativa;
7) promuovere l'organizzazione di dibattiti, convegni e tavoli di lavoro sulla cooperazione con la partecipazione di tutti gli organi Pubblici e Privati competenti, anche al fine di promuovere interventi legislativi atti a perseguire la tutela e lo sviluppo della cooperazione;
8) vigilare sulla gestione, il funzionamento sociale ed amministrativo delle cooperative associate, la loro consistenza patrimoniale e la sussistenza dei requisiti mutualistici previsti dalle leggi in materia, attraverso ed ai sensi dell'attività di vigilanza di cui al Titolo IV della Legge Regionale nr. 5 del 9 luglio 2008; più in generale AGCI si impegna ad accertare l'osservanza delle norme di legge e statutarie da parte delle cooperative associate e, sempre tramite lo strumento della vigilanza, si propone di prestare assistenza e consiglio alle stesse per il miglior conseguimento degli scopi statutari e mutualistici;
9) promuovere nuove iniziative cooperative attraverso la costituzione di nuovi soggetti cooperativi ovvero attraverso lo sviluppo delle cooperative aderenti;
10) ai fini di cui sopra AGCI si propone non solo di assistere e curare la costituzione di nuove cooperative ma anche e soprattutto di curarne e favorirne la fase di avvio (start-up);
11) svolgere attività nel campo della consulenza e dei servizi assicurativi nel quadro del movimento cooperativo, nel rispetto e nei limiti della legislazione in materia;
12) diffondere gli ideali, i principi e le esperienza della cooperazione;
13) sempre ai fini dello sviluppo del movimento cooperativo aderente AGCI si propone di svolgere una attività di monitoraggio (check-up) iniziale e periodico delle associate sugli aspetti patrimoniali, economici, finanziari e commerciali-produttivi;
14) operare per la formazione tecnico-professionale e soprattutto manageriale degli amministratori, dei sindaci, dei soci e dipendenti delle società associate;
15) agevolare e sviluppare, direttamente e/o indirettamente, sinergie tra settori e cooperative, non solo aventi sede nel territorio Provinciale, promuovendo occasioni di contatto e collaborazione;
16) nel rispetto delle normative nazionali e provinciali, svolgere tutte le attività indicate e previste dallo Statuto Nazionale di A.G.C.I.;
17) progettare ed attuare iniziative organizzative e strutturali per l'organizzazione, anche su delega/richiesta di A.G.C.I. Nazionale;
18) attuare le iniziative e compiere tutte le operazioni in genere atte a favorire l'assetto organizzativo e l'incremento dell'attività economica dei soci, operando sia direttamente, sia come ente intermediario nei rapporti con istituti ed enti pubblici e privati;
19) AGCI potrà espletare attività di assistenza a favore delle società aderenti e dei loro soci, anche in base a convenzioni da stipularsi con gli uffici Pubblici e Privati competenti in materia di finanziamenti, crediti, liquidità, etc. ; in tale ambito potrà fornire, a solo scopo esemplificativo, consulenza e assistenza economico-finanziaria, in particolare per l'istruttoria di richieste di affidamenti e fideiussioni sotto qualsiasi forma presso istituti di credito, società di leasing, consorzi di garanzia, compagnie di assicurazione, consulenza e assistenza in materia di finanza agevolata, anche con l'istruttoria di specifiche richieste di contributo agli enti preposti all'erogazione, consulenza e assistenza legale, anche per l'attività di recupero crediti e per la mediazione civile e contrattuale obbligatoria;
20) prestare consulenza e assistenza nella presentazione di domande di contributo mirate alle specifiche esigenze dei cooperatori, da predisporre sulle varie leggi di finanziamento sia provinciali che nazionali;
21) provvedere alla raccolta di materiale documentario ed alla elaborazione di dati statistici sulla cooperazione, anche ai fini di interesse generale;
22) nel rispetto ed entro i limiti di cui alle norme vigenti in materia di tutela delle professioni protette e di ordini professionali, fornire, direttamente od indirettamente tramite apposite convenzioni, assistenza tecnica ed erogare servizi e consulenza in materia edilizia,con particolare attenzione al problema della situazione abitativa in Provincia di Bolzano; in questo senso AGCI potrà promuovere iniziative per divulgare la conoscenza delle leggi e delle disposizioni attuative in materia di edilizia abitativa agevolata, sovvenzionata e convenzionata, con particolare riferimento alla normativa locale in materia di edilizia sociale e agevolata, per favorire l'accesso dei cittadini ad un'abitazione adeguata, nonché svolgere studi, ricerche e convegni in materia di edilizia residenziale pubblica e di urbanistica;
23) acquistare, anche a mezzo di permuta, o ricevere in assegnazione da parte dell'Ente Pubblico e/o da privati, aree edificabili, ovvero utilizzare il diritto di superficie, per realizzare e sviluppare progetti urbanistici ed immobiliari destinati a realizzare, sia direttamente che indirettamente, immobili residenziali, non residenziali, commerciali, artiganali, ...;
24) prestare consulenza in tema di sicurezza ed igiene sui posti di lavoro, altre attività di consulenza in materia di sicurezza e formazione negli ambiti di tali attività;
25) prestare consulenza gestionale e consulenza direzionale, ivi compresa la pianificazione, organizzazione, efficienza e controllo aziendale, Consulenza ed assistenza per il conseguimento di certificazioni di qualità, e formazione negli ambiti di tali attività;
26) svolgere, direttamente od indirettamente tramite apposite convenzioni, attività di assistenza societaria, legale, fiscale, finanziaria e tecnico economica, progettuale e tecnico-amministrativa, nel rispetto delle normative vigenti ed emananti in materia di professioni protette e ordini professionali, anche attraverso il collegamento con gli Uffici Nazionali, Territoriali e Settoriali di A.G.C.I.;
27) svolgere, direttamente od indirettamente tramite apposite convenzioni, servizi in materia fiscale e del lavoro;
28) svolgere attività di consulenza, nei limiti delle disposizioni vigenti, in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti nonché i servizi di tenuta e conservazione di scritture contabili, di predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed ogni altro servizio ad essi connesso, restando comunque escluse quelle prestazioni che ricadono nell'ambito delle attività riservate alle professioni protette;
29) svolgere consulenza ed attività nell'ambito delle attività di cui alla legislazione sui Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale, riconosciuti ai sensi dell'art. 78 della L. 30.12.1991 nr. 413 e successive integrazioni e modificazioni, restando comunque escluse quelle prestazioni che ricadono nell'ambito delle attività riservate alle professioni protette;
30) effettuare la promozione, l'organizzazione, lo sviluppo, il coordinamento e la disciplina delle cooperative sociali ONLUS, anche attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di strumenti ed uffici specifici dedicati;
31) prestare attività di supporto al movimento cooperativo sociale e non, anche per tramite di assistenza tecnica per la predisposizione di studi di fattibilità e per l'accompagnamento tecnico-gestionale nella fase di avvio dell'attività o nel caso di rilevanti ristrutturazioni aziendali; anche in convenzione con l'Ente Pubblico ed ai sensi dell'art. 9 della L.p. 1/1993 e successive modifiche e integrazioni;
32) promuovere o partecipare a enti, società, consorzi di garanzia fidi, aventi per scopo il coordinamento e l'agevolazione del credito di ogni tipo, e ad ogni iniziativa volta ad agevolare la reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio e lungo termine, prestando e ricercando le necessarie garanzie fideiussorie;
33) partecipare a pubbliche gare d'appalto di lavori, servizi e forniture, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente per attività strettamente ed esclusivamente connesse all'oggetto sociale.
Quale associazione di rappresentanza, AGCI può svolgere la revisione legale dei conti di cui al titolo V della Legge Regionale 5 del 9 luglio 2008, e successive modifiche ed integrazioni.
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge AGCI potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di immobili, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società finalizzate esclusivamente o prevalentemente ad attività di promozione delle cooperative e dei cooperatori aderenti, a carattere settoriale o intersettoriale, strettamente funzionali allo sviluppo del movimento intero o di interi singoli settori o zone. Potrà inoltre assumere avalli cambiari, fideiussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le società preposte, fidi bancari, nonché ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsiasi forma, per il perseguimento delle finalità sociali, anche per facilitare l'ottenimento del credito.
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario o utile per lo svolgimento degli incarichi affidatigli.
La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.
La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
La cooperativa potrà inoltre provvedere a costituire nella forma ritenuta più idonea uno specifico Fondo Mutualistico ai sensi dell'art. 11 L. 59/92.
E' consentita la partecipazione in altre società o l'associazione ad imprese e la partecipazione a reti di imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, anche in caso di esecuzione di progetti comuni. La cooperativa potrà infine, dietro delibera assembleare, partecipare alla promozione, costituzione e sviluppo di Gruppi Cooperativi Paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies C.C..
L'organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni indicate dall'articolo 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III
SOCI E AZIONI

Art. 6 (Numero e requisiti dei soci)
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) società cooperative e loro consorzi ovvero mutue ed altre associazioni a carattere mutualistico, ovvero altre realtà imprenditoriali in qualsiasi forma costituite alle quali il Movimento Cooperativo partecipi al capitale sociale o la cui attività sia finalizzata e correlata agli obiettivi di sviluppo del movimento Cooperativo stesso.
Ogni socio è chiamato a recepire in pieno le regole ed i valori etici che sono alla base del movimento cooperativo.
In nessun caso possono essere soci coloro che si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione del consiglio di Amministrazione.

Art. 7(Domanda di ammissione)
Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
c) l'indicazione della effettiva attività svolta;
d) il numero di azioni che propone di sottoscrivere;
e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali vigenti, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.
L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.
Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
Per tutti i rapporti con AGCI la sede sociale dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione di essa ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.
I soci hanno inoltre l'obbligo di:
a. partecipare alle assemblee generali;
b. partecipare agli eventuali incontri di settore e di zona;
c. osservare le disposizioni dello statuto, del patto associativo e dei regolamenti sociali, uniformarsi alle direttive degli organi sociali, nonché assoggettarsi alle attività di vigilanza di cui al titolo IV della Legge Regionale nr. 5 del 9 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, da parte dei funzionari a ciò incaricati da AGCI, osservando gli inviti conseguenti;
d. concorrere puntualmente alle spese per il funzionamento di AGCI e per i servizi generali organizzati dalla stessa con il contributo associativo annuo stabilito secondo i criteri fissati dall'Assemblea ovvero dall'apposito regolamento quando predisposto;
e. informare AGCI di importanti e speciali avvenimenti nella propria zona o nel proprio settore di attività, che possano essere di interesse dell'organizzazione e dell'ente stesso;
f. rispettare, nella propria gestione, i principi di correttezza commerciale e professionale verso gli altri associati;
g. agevolare l'esercizio da parte di AGCI dell'attività di vigilanza di cui al titolo IV della Legge Regionale nr. 5 del 9 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 9 (Azioni e vincoli sulla loro alienazione)
Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del valore nominale di euro 300,00 (trecento virgola zero zero) ciascuna.
Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.
Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c. le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritto sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso AGCI.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)
La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

Art. 11 (Recesso del socio)
Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 e 2532 c.c.), può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali.
Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata ad AGCI mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi agli Arbitri.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 12 (Esclusione)
L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531 c.c. , può aver luogo:
1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
3) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
4) nei casi previsti dell'articolo 2288, comma 1, c.c.;
5) per aver causato, in qualunque modo, significativi danni, materiali e/o d'immagine ad AGCI;
6) per scioglimento ovvero per messa in stato di liquidazione coatta amministrativa del socio;
7) per aver causato dissidi o disordini tra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero per aver posto in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale.
L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avanti gli Arbitri, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 13 (Rimborso delle azioni)
I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso delle azioni effettivamente versate, ed eventualmente rivalutate ai sensi del successivo art. 34.
Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.
I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12 sub n. 1, 5 e 7, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.
La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del soprapprezzo, ove versato.
Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)
Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di recesso, esclusione, si prescrive nei termini fissati dalla legge.
AGCI può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

TITOLO IV
ORGANI SOCIALI

Art. 15 (Organi)
Sono organi della cooperativa:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) Amministratore Delegato e Comitato Esecutivo;
d) Direttore;
e) il Collegio dei Sindaci - Organo di Controllo, se nominato;
f) il Revisore Legale dei Conti.

a) ASSEMBLEA

Art. 16 (Convocazione)
L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata, anche a mano, inviata ai soci almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.
In alternativa, l'avviso di convocazione dev'essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge, ovvero sul quotidiano locale "Alto Adige".
L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.
L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Lo svolgimento dell'assemblea potrà essere disciplinato da apposito regolamento sociale approvato dall'Assemblea.
Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.
L'Assemblea potrà essere inoltre convocata tutte le volte in cui il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per trattazione di argomenti che tanti soci, che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta al Consiglio di Amministrazione. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre i venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 17 (Competenze dell'assemblea)
L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge. In particolare l'assemblea ordinaria:
1. Approva il bilancio e la destinazione del risultato d'esercizio
2. Approva il programma delle attività e gli obiettivi generali della società
3. Elegge il Presidente, nomina il Consiglio di Amministrazione e determina gli eventuali compensi dei membri del Consiglio stesso.
4. Elegge il Presidente del Collegio Sindacale, nomina gli altri Sindaci e ove previsto il Revisore legale dei conti, determinando i loro eventuali compensi
5. Delibera sulla revoca e sulle eventuali responsabilità del Presidente, degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile
6. Delibera sui regolamenti sociali predisposti dal Consiglio di Amministrazione
7. Delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché su tutto quanto ritenuto utile e/o necessario essere sottoposto alla sua attenzione.

Art. 18 (Intervento e voto)
Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci e che sono in regola con il versamento delle azioni richiamate e dei contributi associativi annui. Ai fini della verifica della regolarità dei versamenti di cui sopra, sono da considerare non in regola i soci che non hanno ottemperato al versamento delle azioni e/o delle quote annuali scadenti almeno trenta giorni prima della riunione assembleare.
Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.
Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel libro dei soci. L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega, fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di altri 3 (tre) soci. La delega può essere "interna" e cioè attribuita ad altro amministratore, socio o dipendente del socio di AGCI, oppure "esterna" e cioè attribuita ad altro socio di AGCI avente diritto al voto. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
Ai sensi dell'articolo 2358, ultimo comma, del Codice Civile, il consiglio di amministrazione può stabilire che il voto per le delibere riguardanti l'approvazione del bilancio e l'approvazione dei regolamenti interni sia espresso per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta. I soci devono trasmettere a mezzo di raccomandata A/R alla cooperativa la propria dichiarazione di voto scritta in calce al documento di convocazione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computino né ai fini della regolare costituzione dell'assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

Art. 19 (Presidente e verbalizzazione)
L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinunzia, dal vice-presidente, ovvero ancora da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge e dall'apposito regolamento se costituito.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 20 (Maggioranze e votazioni)
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.
L'assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.
Le votazioni sono effettuate con voto palese, salvo diversa modalità approvata dai 2/3 (due terzi) dei voti presenti. Su proposta del Presidente possono essere nominati uno o più scrutatori.

b) AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art 21 (Consiglio di amministrazione)
La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. I componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra le persone rappresentanti, ovvero indicate dai soci.
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Il Presidente viene eletto dall'assemblea. Il Consiglio elegge nel suo seno il vice presidente ovvero i 2 (due) vice presidenti.

Art. 22 (Compiti del Consiglio di amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c. , dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
In particolare il Consiglio di Amministrazione:
1. Elegge il Vicepresidente
2. Nomina eventuali Amministratori Delegati, Institori e Procuratori Speciali
3. Nomina il Direttore
4. Convoca l'assemblea determinandone l'ordine del giorno
5. Predispone il bilancio preventivo e consuntivo da presentare alla assemblea per la loro approvazione
6. Predispone il programma delle attività ed gli eventuali regolamenti sociali da presentare alla assemblea per la loro approvazione
7. Delibera sulla ammissione e sulla esclusione dei soci
8. Determina i modi ed i mezzi di finanziamento di AGCI necessari allo sviluppo del programma delle attività e degli obiettivi approvati dall'assemblea
9. Delibera la stipula di convenzioni o qualsiasi altro contratto e accordo con enti privati e pubblici necessari allo sviluppo del programma delle attività e degli obiettivi approvati dall'assemblea
10. Delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti la convocazione dell'assemblea per l'eventuale delibera di revoca del Presidente in carica e per l'eventuale sua sostituzione;
11. Delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti la revoca delle deleghe eventualmente conferite ad amministratori delegati precedentemente nominati
12. Delibera su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dal presente statuto e dalla legge, e compie in generale tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano attribuiti per legge o statuto all'assemblea.

Art 23 (Convocazioni e deliberazioni)
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo mail e/o sms, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguente condizioni:
1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti presenti. Le deliberazioni che hanno per oggetto la convocazione della assemblea per una eventuale delibera di revoca del Presidente in carica e per l'eventuale nomina del nuovo Presidente, sono prese a maggioranza assoluta dei propri componenti.
E' fatto divieto alle cariche elettive di AGCI di ingerirsi nell'esecuzione della attività di vigilanza di cui al titolo IV e V della Legge Regionale nr. 5 del 9 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 2391 c.c., ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, cosi valido anche per il direttore, è tenuto ad assentarsi momentaneamente dalla riunione nel caso in cui siano ad oggetto delibere di stretto interesse soggettivo dell'interessato, salvo possibilità di diverso parere unanime del resto dei membri del Consiglio di Amministrazione presenti alla riunione stessa.

Art. 24 (Integrazione del consiglio)
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c., purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 25 (Compensi agli amministratori)
Spetta all'Assemblea determinare i compensi, ivi compresi i gettoni di presenza, dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori.
L'Assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 26 (Rappresentanza)
Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, direttori generali, institori e procuratori speciali, se nominati.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
Il Presidente provvede a garantire la messa in atto di tutte le delibere prese dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione, garantendo più in generale, in collaborazione con gli eventuali consiglieri delegati ed il direttore, il perseguimento degli obiettivi generali ed il programma delle attività approvato dall'assemblea.
Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

c) AMMINISTRATORE DELEGATO E COMITATO ESECUTIVO

Art. 27 (Amministratore delegato)
Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 C.C., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti attribuendogli la carica di amministratore delegato, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega o della carica.
Il consiglio di amministrazione può in ogni momento revocare le deleghe conferite e, contestualmente qualora lo ritenga opportuno procedere alla nomina di un altro amministratore delegato. Gli organi delegati devono riferire almeno ogni centottanta giorni al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo operate.

Art. 28 (Comitato Esecutivo)
Il consiglio di amministrazione nel rispetto delle disposizioni di legge e statuto, può nominare un Comitato Esecutivo determinandone la durata, le facoltà e le attribuzioni.
Il Comitato è composto dal Presidente e da due componenti il Consiglio di Amministrazione.
Le convocazioni sono fatte dal Presidente che fissa l'ordine del giorno di ciascuna riunione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Comitato. Il Comitato nomina quale segretario il direttore di AGCI. Il Comitato si riunisce, di massima, una volta al mese. Delle adunanze del Comitato deve essere redatto un verbale. Dell'attività svolta dal Comitato deve essere data notizia al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni centottanta giorni.

d) DIREZIONE

Art. 29
Il consiglio di amministrazione nomina il direttore che, preferibilmente, non può essere contestualmente membro del consiglio di amministrazione.
Ad esso spetta l'organizzazione e lo svolgimento operativo di tutte le attività previste e/o necessarie dalle delibere assembleari o del consiglio di amministrazione. Tali attività verranno svolte su indicazione ed in collaborazione e coordinamento con il presidente ovvero con i consiglieri delegati se nominati.
Il consiglio di amministrazione può in ogni momento dimettere, nel rispetto delle normative contrattuali esistenti in materia, e, contestualmente qualora lo ritenga opportuno procedere alla nomina di un altro direttore; in tali casi il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti.
Il Direttore partecipa alle assemblee dei soci, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo se nominato; in caso di suo impedimento partecipa il vicedirettore.
Il Direttore, e le persone da esso individuate all'uopo, non sono soggette a vincolo di subordinazione nei confronti degli altri organi sociali, nello svolgimento delle attività di vigilanza di cui al titolo IV e V della Legge Regionale nr. 5 del 9 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni.

e) COLLEGIO DEI SINDACI - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 30 (Collegio sindacale)
Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi.
Devono essere nominati dall'assemblea dei soci anche due sindaci supplenti.
Il presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti, anche ai sensi del titolo V della Legge Regionale nr. 5 del 9 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni, ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Art. 31 - Competenze e riunioni
Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Il Collegio deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni e delle riunioni deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.
Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione ove costituito ed alle assemblee dei soci.
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il Collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni previste dalla legge.
Può altresì, previa comunicazione all'organo amministrativo, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
I sindaci, in occasione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.
Dovranno inoltre documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 Codice Civile.
I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici.
Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale nell'apposito libro.
L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un terzo dei soci.
La denunzia al tribunale di cui all'art. 2409 del Codice Civile può essere promossa da almeno un decimo del numero complessivo dei soci.

f) IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 32 (Controllo contabile - Revisione Legale dei Conti)
La Revisione Legale dei Conti, se dovuta, è esercitato da un Revisore ovvero da una società di revisione.
Il Revisore Legale dei Conti:
a) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che lo disciplinano;
c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sull'utilizzo delle risorse pubbliche corrisposte per l'attività di promozione e vigilanza sugli enti cooperativi aderenti svolta da AGCI.
L'incarico di Revisore Legale dei Conti è conferito dall'assemblea, sentito il Collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al Revisore per l'intera durata dell'incarico.
L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
Il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti dovrà in ogni caso essere in possesso, oltre ai requisiti previsti dalla legge, di esperienza professionale nel campo dell'attività cooperativa.
Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409-bis del Codice Civile, l'assemblea potrà affidare la Revisione Legale dei Conti all'Organo di Controllo, ove questo sia nominato.

TITOLO VII
PATRIMONIO, BILANCIO E RISTORNI

Art. 33 (Elementi costitutivi)
Il patrimonio è costituito da:
a) dal capitale sociale rappresentato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 300,00 (trecento);
b) dalla riserva legale formata con gli utili di esercizio e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsare a soci receduti o esclusi;
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
d) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci e/o prevista dalla legge.

Art. 34 (Bilancio di esercizio)
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli :
a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge;
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
d) ad altre riserve indivisibili.
Nessun utile può essere distribuito sotto qualsiasi forma.

Art. 35 (Ristorni)
Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.
L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento, da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c.. Il ristorno avrà luogo sempre e solo sottoforma di risparmio di costo per ogni singola prestazione effettuata da AGCI a favore del socio.

TITOLO VIII
CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRALE

Art. 36 (Clausola arbitrale)
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 37, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.
Condizione di procedibilità del procedimento arbitrale di cui al presente articolo è il preventivo esperimento di un tentativo di conciliazione della controversia a sensi e per gli effetti degli articoli 38 e seguenti del D.lgs n. 5 del 17 gennaio del 2003 presso l'organismo di conciliazione promosso dall'Associazione di Categoria, ove costituito.

Art 37 (Arbitri e procedimento)
Gli arbitri sono in numero di:
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.;
b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.
Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.
Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 38 (Esecuzione della decisione)
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Nomina liquidatori)
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio)
In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 42 (Legge applicabile)
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalente.
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Art. 43 (Fondi Mutualistici)
AGCI può promuovere la costituzione di un Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi degli articoli 43 e seguenti della Legge Regionale n. 5 del 9 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni.