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EFFETTI DELLA "MANOVRA - BIS" SUL SISTEMA COOPERATIVO

EFFETTI DELLA "MANOVRA - BIS" SUL SISTEMA COOPERATIVO

10/10/2011 | EFFETTI DELLA "MANOVRA - BIS" SUL SISTEMA COOPERATIVO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 dello scorso 16 settembre è stata pubblicata la Legge n. 148 del 14/09/2011, di conversione, con modificazioni, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, recante "ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo".

Si tratta della cosiddetta "Manovra - bis", con la quale il Governo, incalzato dai ripetuti ed allarmanti inviti dell'Unione Europea ad abbattere celermente il nostro debito pubblico - ormai, come noto, ben oltre i livelli di guardia - e stretto nella morsa della perdurante crisi, è intervenuto, da un lato, con nuovi tagli alle spese e, dall'altro, con un mirato inasprimento della pressione fiscale, volto ad incrementare le entrate dello Stato.

Ancora una volta, come accaduto in precedenti occasioni e più precisamente nel 2002, nel 2004 e nel 2008, la ricerca, da parte dell'Esecutivo, di un maggior gettito per l'Erario non ha risparmiato il sistema cooperativo che, anzi, ne risulta colpito in maniera diffusa e pesante, con discriminanti legate al possesso o meno della prevalenza ed all'oggetto sociale, ma con il risultato indifferenziato di comprometterne le possibilità di crescita e di patrimonializzazione, già messe a dura prova dagli alti livelli di competitività oggi richiesti per non perdere il passo sul mercato globalizzato, nonché dalle sempre crescenti difficoltà di accesso al credito.

In breve, con il citato provvedimento, vengono modificate le percentuali di imponibilità precedentemente previste, secondo il seguente schema:

  • Gli utili netti annuali delle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente, destinati a riserva indivisibile, concorrono alla formazione del reddito imponibile:

          - nella misura del 20% per le cooperative agricole e della piccola pesca;

          - nella misura del 40% (e non più del 30%) per le altre cooperative;
          -  nella misura del 65% (e non più del 55%) per le cooperative di consumo.

  • Gli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria concorrono, per tutte le cooperative, alla formazione del reddito imponibile nella misura del 10%.

La portata di tali misure merita un esame più approfondito, che andiamo a condurre partendo, appunto, dal dettato della Legge n. 148/2011.

Gli articoli 36-bis, ter e quater della stessa, di seguito riportati e commentati, incidono, infatti, sulle residue agevolazioni fiscali in capo a dette società, con il risultato di aumentare sostanzialmente la quota di utili soggetti ad imposizione Ires.

In particolare, l'articolo 36-bis prevede che "in anticipazione della riforma del sistema fiscale, all'art. 1, comma 460, legge 30.12.2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lett. b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lett. b-bis, le parole: «per la quota del 55 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 65 per cento»".

Come sopra anticipato, ciò significa che, per le cooperative a mutualità prevalente, si innalza del 10% la quota tassata degli utili destinati a riserva indivisibile, la quale passa così dal 30 al 40%, fatta eccezione per quelle di consumo, per le quali essa si eleva dal 55 al 65%.

Tale aggravio non riguarda le cooperative agricole e della piccola pesca, che continueranno a pagare sul 20%, né quelle sociali, che potranno ancora fruire dell'esenzione totale.

Occorrerà poi chiarire la situazione delle Banche di credito cooperativo che, destinando attualmente a riserva minima obbligatoria il 70% degli utili netti annuali ed assoggettando ad Ires il restante 27% (30% meno il 3% da destinare ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione), non avrebbero modo di far fronte a questo ulteriore aumento della quota tassabile.

Il successivo articolo 36-ter prevede che "al comma 1 dell'art. 6 D.L. 15.04.2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15.06.2002, n. 112, le parole: «si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali»".

Quindi, per tutte le cooperative, senza alcuna distinzione legata alla condizione di prevalenza ovvero al settore di attività, viene introdotta la tassazione del 10% degli utili destinati alla riserva minima obbligatoria, che consiste nel 30% degli utili netti annuali: a conti fatti, si tratta del 3% dell'utile di bilancio.

Infine, il comma 36-quater prevede: "Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter".

Ne deriva che, anche per la determinazione degli acconti 2012, occorrerà prendere a riferimento non l'Ires dovuta per il 2011, ma quella che si sarebbe determinata applicando le nuove norme.

Come si evince dalla lettura di tali disposizioni e della relazione tecnica collegata, l'aumento della tassazione segue dunque due binari paralleli: da una parte, si colpiscono le somme destinate a riserva indivisibile; dall'altra, nella formazione della base imponibile, si introduce una parziale tassazione degli utili annuali destinati a riserva minima obbligatoria, finora completamente esente.

Le modifiche di cui si è brevemente dato conto sono, tra l'altro, introdotte "in anticipazione della riforma del sistema fiscale", da cui è quindi legittimo attendersi ulteriori, temibili tagli.

Esse rischiano di essere devastanti per un sistema di imprese che, nonostante la crisi, è riuscito finora a dimostrare una tenuta, in termini di fatturato e soprattutto di occupazione, maggiore delle altre tipologie societarie.

L'unica risorsa cui le cooperative potranno forse ricorrere per compensare i nuovi balzelli è rappresentata dall'istituto caratteristico del ristorno, di cui all'articolo 2545-sexies c.c., tramite il quale è possibile abbattere il valore dell'utile soggetto a tassazione, distribuendo il vantaggio mutualistico tra i soci.

In conclusione, possiamo rilevare che detta Manovra, nella parte qui analizzata, sembra andare controcorrente rispetto alla tendenza, anche recentemente riaffermata nel contesto comunitario, di valorizzare la Cooperazione quale risorsa da promuovere e salvaguardare.

Tra l'altro, è il caso di sottolineare che tali misure punitive vengono assunte dal Governo italiano alla vigilia dell'Anno internazionale delle cooperative che l'ONU ha proclamato per il 2012.

Per una curiosa coincidenza, poi, i provvedimenti analizzati, con cui prosegue inesorabilmente il percorso di graduale erosione dei benefici previsti per le cooperative, prendevano infatti corpo proprio mentre la Corte di Giustizia Europea ribadiva la specificità e distintività delle cooperative rispetto alle altre tipologie imprenditoriali, riconoscendo ad esse il carattere di imprese rette da principi di funzionamento peculiari che le differenziano nettamente dagli altri operatori privati e confermando che i regimi normativi e fiscali legati all'attività mutualistica non rappresentano aiuto di stato.

Ora che dall'Europa ci giunge una sponda cui appoggiare una più convinta azione a sostegno della formula cooperativa ed una più decisa difesa dagli attacchi periodicamente ad essa indirizzati, la materia del contendere rischia di perdere consistenza a vantaggio di una graduale omogeneizzazione, quantomeno sotto il profilo del trattamento fiscale, delle imprese mutualistiche alle società lucrative.

Per ulteriori informazioni vedi anche quanto è stato pubblicato su FISCO OGGI e quanto riportato nell'AREA RISERVATA.